STATUTO (anno 1882)
Il 22 Febbraio 1882 viene approvato dalla locale Congregazione della Carità il testo dello Statuto che dovrà essere sottoposto alle competenti autorità per giungere ad essere esecutivo con Regio Decreto.
Riportiamo di seguito gli stralci più significativi.
art.1 L'Asilo Infantile eretto in Trecate dal defunto Sac. Don Carlo Russi prende il nome di ASILO INFANTILE fratelli RUSSI giusta il disposto dell' esimio Testatore con suo Testamento Pubblico 8 Febbraio 1874 a rogito Barengo, ed altro Olografo 10 Giugno 1877.
art.2 Scopo principale della istituzione e' di raccoglierein un apposito locale i fanciulli d'ambo i sessi compresi nella giurisdizione territoriale di questo Comune,pereducarli ai principi morali e religiosi darloro una preliminare istruzione adatta alla loro età e capacita' intellettuale e procurare ai medesimi diurna assistenzae nutrimento a secondo dei migliori metodi attualmente in uso.
art.3 Il Pio Istituto provvede al suo scopo coi beni ad esso lasciati dal fondatore Sac. Don Carlo Russi a favore dei fanciulli poveri col prodotto delle tasse mensili da corrispondere per l'ammissione dei fanciulli appartenenti a famiglie non povere, non che colle oblazioni in natura od in denaro che venissero fatte dai Corpi Morali o da altri benefattori
art.4 La Direzione dell'Asilo e' affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da dieci Membri cinque di essi sono quelli componenti la locale Congregazione di Carità quattro sono nominati dalla Congregazione stessa, da scegliersi due fra i Consiglieri Comunali, e due fra i più benefattori, finalmente il decimo, quale membro nato rappresentante il benemerito Sac. Don Carlo Russi, e' il Reverendo Sac. Don Ercole Ferruta che rimarrà in carica vita sua naturale durante.
Colla morte di quest'ultimo l'Amministrazione si riduce a nove Membri.
art.9 E' ufficio dell'Amministrazione di promuovere il buon andamento educativo, istruttivo,disciplinare ed economico dell'Asilo, di compilare il Regolamento interno e di farlo osservare alpari del presente Statuto, e di avvisare a tutti mezzi meglio adatti permigliorare il patrimonio del Pio Istituto e le condizioni speciali pel suo regolare andamento.
art.17 Per l'ammissione dei fanciulli all'Asilo i genitori, o loro parenti dovranno presentare all'Amministrazione i seguenti documenti
1 - Fede di nascita
2 - Fede di vaccinazione o di vajuolo naturale
3 - Fede di sana costituzione fisica
4 - Fede di povertà per i postulanti a titolo gratuito.
art.18 L'età dei fanciulli da ammettersi all'Asilo non potrà essere minore di anni tre, ne' maggiore di anni sei, e vi rimarranno finche' siano accettati nelle scuole comunali.
art.19 Tutti i fanciulli appartenenti alle famiglie povere ed aventi i requisiti richiamatidai suddetti articoli 17 e 18 saranno ammessi a godere gratuitamente dei benefici dell'Asilo, limitatamente pero' a quel numero pel quale saranno capaci le rendite patrimoniali del Pio Istituto. Quelli invece appartenenti a famiglie non povere ed aventi gli stessi requisiti dei primi, saranno ammessi a godere dei suddetti benefici, mediante il pagamento di una tassa mensile da fissarsi al principio di ogni anno scolastico, dall'Amministrazione dell'Asilo.
art.20 L'istruzione e l'educazione da impartirsi in detto Asilo sarà affidata a quel certo numero di maestre approvate che sarà necessario perché tutto possa eseguirsi con utilità e profitto.
Una di esse sarà nominata Maestra Direttrice ed avrà l'alta sorveglianza sopratutte le altre che le saranno subordinatee risponderà verso l'Amministrazione della disciplina interna dell'Asilo e della regolare istruzione ed educazione nel medesimo.
Sara' inoltre tenuta di tosto riferire all'Amministrazione sulle infrazioni dei suoi subordinati o dipendenti.
art.21 La Maestra Direttrice dara' alle classi quel savio indirizzo che reputerà conveniente alla capacita' dei fanciullied al miglior metodo per la loro istruzione, ... .........
art.22 Nella scelta del personale insegnante il Consiglio d'Amministrazione dara' la precedenza alle concorrenti che siano nubili, che abbiano fatto qualche tirocinio presso qualche Asilo e che posseggano i migliori titoli di capacita' e di moralità.
art.23 L'insegnamento verserà:
Nei principi religiosi, morali e civili
Negli elementi del leggere e dello scrivere
Nella numerazione, calcolazione mentale e nei principi di aritmetica
Nella nomenclatura e spiegazione delle cose più casuali
Negli esercizi di ginnastica
Nel canto di canzoncine morali e nazionali
Ed infine in tutto ciò che e' stimato atto ad avviare i fanciulli su di un cammino, da farli riuscire utili a loro stessi,alle loro famiglie ed alla patria
L'insegnamento alle fanciulle comprenderà pure i lavori femminili adatti alla loro capacita' e condizione
art.25 Nella sala dell'Amministrazione ed in quelle altre che con savio intendimento potrà essere stabilito, sarà costantemente affisso un quadro contenente le principali indicazioni relative ai benefattori dell'Asilo ed alle donazioni da essi fatte.
Sulla somma cheverra' elargita perdonazionifatte fra vivi o per atto di ultima volontà che non sia minore di L.500.000, verra' prelevato l'importo del 3 p% perl'esecuzione di un ritratto del Benefattore, perle donazionioltre le L.1.000.000, l'Amministrazione farà eseguire a spese dell'Asilo un medaglione in marmo, in grandezza naturale col nome e cognome del donatore e coll'indicazione della somma offerta.
art.30 Fintantoché non sia esecutorio il presente Statuto l'Amministrazione dell'Asilo sarà tenuto dalla locale Congregazione della Carità.